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L’assicurazione auto

Tutte le auto e i veicoli in generale hanno bisogno di un’assicurazione per poter circolare. Questo per tutelare i viaggiatori ed eventuali altri automobilisti in caso di incidente. In gergo tecnico viene utilizzato l’acronimo RCA che indica la Responsabilità Civile Autoveicoli e corrisponde proprio al contratto assicurativo che viene associato a ogni veicolo immatricolato. Nel nostro Paese, per poter circolare con un veicolo a motore, l’assicurazione è obbligatoria per Legge. La norma che lo stabilisce è la n. 990 del 24 dicembre 1969 la quale recita all’articolo 1:

I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti secondo le disposizioni della presente legge, dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dell’art. 2054 del C.C.

L’obbligatorietà della stipulazione decade quando il veicolo è stato sottoposto a demolizione o radiazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA).

A decorrere dal 18 ottobre 2015 cessa l’obbligo di esporre sul veicolo il contrassegno rilasciato dalla compagnia assicuratrice assieme al certificato; per quest’ultimo invece, vige ancora l’obbligo di portarlo al seguito per poter essere esibito in fase di controllo.

Riguardo alla tassa automobilistica, si ricorda che a decorrere dal 1º gennaio 1998 l’esposizione e il portare il contrassegno con sé non è più obbligatorio, come stabilito dalla legge 449/1997.

Ogni veicolo a motore deve avere la sua assicurazione

assicurazioneA cosa serve l’assicurazione auto? Sottoscrivendo questo contratto l’assicurato si tutela economicamente da possibili rischi che si possono verificare mentre è alla guida e che possono arrecare danni materiali e/o lesioni a terzi. Il compito delle compagnie assicurative è quello di risarcire i danni provocati a terzi dalla circolazione del veicolo, dietro il pagamento del premio da parte dell’assicurato. Inutile dire che il risarcimento del danno avviene solamente se il sinistro provocato è accidentale ed involontario. L’assicurato è sempre coperto dal massimale, una somma limite, che verrà stabilita al momento della sottoscrizione del contratto RC Auto. Il massimale, una volta fissato durante la conclusione dell’accordo assicurativo, rimane quello fino alla fine della durata del contratto. Nei casi in cui la portata del danno causato è maggiore del massimale, l’assicurato dovrà provvedere autonomamente al risarcimento del danno.

La legge, però, ha fissato dei limiti minimi proprio in riferimento ai massimali dell’assicurazione RC Auto obbligatoria, distinti a seconda dei danni provocati a cose o persone. Il decreto legislativo 06/11/07 n.198, ha stabilito che:

  • in caso di danni alle cose: il massimale minimo è di 1.000.000,00 di euro per sinistro, senza tener conto del numero delle vittime
  • in caso di danni alle persone: il massimale minimo è di 5.000.000,00 di euro per sinistro, a prescindere dal numero delle vittime

È fondamentale sapere che l’assicurazione auto copre i danni fisici subiti dai passeggeri presenti nel veicolo dell’assicurato che ha causato l’incidente, ma non copre, invece, quelli subiti dal conducente stesso. Ci possono essere casi però, chiamate nel contratto esclusioni, in cui l’assicuratore, pur dovendo risarcire il terzo danneggiato, può richiedere di essere rimborsato. Generalmente la richiesta di questi risarcimenti avviene nei casi in cui la circolazione non avviene nel rispetto di alcune disposizioni di legge. Uno degli esempi più tristemente diffusi e se si causa un danno perché si è in stato di ebbrezza, oppure se il numero dei passeggeri presenti nel veicolo è superiore a quello previsto dal libretto di circolazione oppure se si guida senza la cintura di sicurezza. La durata del contratto assicurativo, salvo alcune eccezioni, è di un anno e sarà valido dalle ore 00.00 del giorno del pagamento del premio. Secondo la legge in vigore fino a dicembre 2012, i contratti RC Auto potevano essere con o senza tacito rinnovo. Nel primo caso l’assicurazione veniva prorogata di un altro anno automaticamente. Nel secondo caso, quello del contratto senza tacito rinnovo, conosciuto anche come contratto “a scadenza secca”, è invece necessario richiedere esplicitamente il rinnovo ad ogni scadenza annuale.

Ricordiamo che a partire dal 1° gennaio 2013, il Decreto di Sviluppo bis ha abolito il tacito rinnovo. Questo significa che l’assicurazione scade direttamente alla data stabilita nel contratto e l’assicurato non si dovrà occupare di dare alcuna comunicazione di disdetta alla Compagnia assicurativa. Potrà valutare la convenienza di assicurarsi con la stessa Compagnia oppure cambiarla per accedere a condizioni contrattuali più vantaggiose. Il contratto assicurativo è regolato da norme. Con il decreto Bersani-Visco sono state introdotte alcune modifiche che hanno fatto sì che i sinistri sono rilevanti allo scopo della valutazione solo quando all’assicurato viene attribuita una responsabilità superiore al 50 %. Esiste anche la possibilità di cumulo nel caso in cui, nello stesso anno, l’assicurato venga coinvolto in più di un sinistro. Più incidenti si fanno e più varia la propria posizione. Se prima era possibile, oggi non si è più in grado di delineare un meccanismo comune per l’evoluzione ed il numero delle classi, perché ogni compagnia utilizza una propria scala interna con un numero variabile di posizioni nonché regole proprie per la perdita o il guadagno di queste. Esiste, però, una scala di conversione universale (CU) con 18 posizioni e regole evolutive prefissate, al fine di rendere più facile l’eventuale passaggio da una compagnia all’altra.

In questa scala la posizione di partenza, per chi si assicura per la prima volta, è la classe CU14 che è da considerarsi intermedia. Resta inteso che cambiando compagnia assicuratrice, quella nuova riconvertirà la classe CU nella propria classe di merito sulla scala interna, e tale posizione potrebbe essere identica alla CU, oppure migliore o addirittura peggiore. Molto spesso nelle scale interne fa testo un intero quinquennio di comportamento, mentre per la CU si tiene presente unicamente l’ultima annualità di assicurazione. La legge non vieta un trattamento non concorrenziale.

assicurazioneSuccessivamente c’è stato il decreto Bersani bis che ha introdotto alcune novità:

  • ha abrogato l’esclusiva di dieci anni per i contratti assicurativi
  • ha azzerato le spese a carico del cliente per il cambio di assicurazione
  • ha abolito l’esclusiva degli agenti assicurativi monomandatari

L’obiettivo doveva essere l’apertura del mercato della distribuzione assicurativa, consentendo così ad ogni assicuratore la possibilità di proporre ai clienti un portafoglio di polizze di differenti compagnie, fra le quali individuare quella più adatta alle proprie esigenze. Il decreto Bersani bis introduce anche due importanti novità:

  • l’attestazione di rischio vale 5 anni dalla data di scadenza dell’ultima polizza, ciò vuol dire che è possibile stipulare un nuovo contratto assicurativo senza perdere la classe di merito
  • la possibilità di acquisire la CU più bassa del proprio nucleo familiare in caso di acquisto di un veicolo nuovo o usato, quindi in caso di passaggio di proprietà. La stessa cosa vale in caso di acquisto di una seconda auto.

Ciò significa che, se, ad esempio, un neopatentato acquista un’auto potrà usufruire della CU più bassa del proprio nucleo familiare, anziché iniziare la propria storia assicurativa dalla CU 14. Stessa cosa avviene nel caso in cui il proprietario di un veicolo ne voglia acquistare un altro. In questa circostanza potrà acquisire la classe di merito del primo mezzo anche sul secondo. Tenete, però, presente che la CU acquisita non ha la stessa validità di una CU maturata nel corso degli anni, ma consente comunque un risparmio sul premio assicurativo. Unica nota è che l’eredità della classe di rischio è applicabile solo per persone fisiche e se il tipo di veicolo è la stessa. Non esistono obblighi da parte delle compagnie se una persona fisica ha due polizze per due tipi di veicoli diversi, ma guidabili con la solita patente. Ciò vuol dire che la persona che guida un’auto in classe di merito 1 e vuole assicurare una moto fino a 125 cc, riparte per la moto dalla classe 14, come fosse un neopatentato. 

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